Plastic tax, il Sostegni bis fa slittare l’entrata in vigore al 1 gennaio 2022

L’imposta sugli imballaggi plastici ha subìto una lunga serie di rinvii, causati inizialmente dall’emergenza Covid e, successivamente, dalla mancata pubblicazione dei decreti attuativi. L’industria delle materie plastiche, da subito contraria alla nuova tassa, ne ha chiesto a più riprese la cancellazione.
In attesa del provvedimento attuativo che dovrà essere pubblicato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e che rende più complesso organizzare per tutto tutti gli adempimenti necessari, a poco più di tre mesi dalla piena operatività della plastic tax, le imprese italiane devono cominciare ad organizzarsi per la gestione dei nuovi adempimenti, in un contesto normativo popolato anche da diverse disposizioni unionali.
Gli Stati membri, infatti, devono tenere conto della plastic tax UE che prevede il pagamento di euro 0,80/kg per i rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati, mentre per le aziende italiane la plastic tax nazionale prevede un’imposta sul consumo dei MACSI e non propriamente sul solo rifiuto di imballaggio.
Già la Legge di Bilancio 2021 ha apportato modifiche alla disciplina della plastic tax e in particolare: è stata differita dal 1 gennaio 2021 al 1 luglio 2021 la data di entrata in vigore dell’imposta; è stata modificata la definizione di MACSI semilavorati includendo le preforme (con il termine MACSI si intendono tutti i prodotti destinati al contenimento, protezione, manipolazione o consegna, anche sotto forma di fogli, pellicole o strisce); è stata estesa l’imposta ai committenti residenti o non residenti nel territorio nazionale, che intendono vendere MACSI, ottenuti per loro conto in un impianto di produzione, ad altri soggetti nazionali; il rappresentante fiscale di soggetti non residenti diviene solidale ai fini del pagamento; è elevata da 10€ a 25€ la soglia di esenzione dall’imposta risultante dalle dichiarazioni trimestrali; è stata ridotta nel minimo e nel massimo l’entità delle sanzioni amministrative attualmente applicabili per il mancato ed il ritardato pagamento dell’imposta, che viene fissata quindi dal doppio al quintuplo (anziché al decuplo) dell'imposta evasa, non inferiore comunque a 250 € (anziché 500€). Per la tardiva presentazione della dichiarazione trimestrale e per ogni altra violazione riguardante l’imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 ad euro 2.500 (anziché da euro 500 ad euro 5.000); viene resa strutturale, a decorrere dal 2021, la misura (introdotta per il solo anno 2021 dal decreto Agosto) per favorire i PET ovvero i processi di riciclaggio del politilentereftalato per imballaggi per alimenti superando il limite del 50% finora vigente.
In aggiunta, è stato precisato l'ambito di applicazione del provvedimento dell’Agenzia delle dogane introducendovi le modalità: di registrazione dei soggetti obbligati; di effettuazione della liquidazione e il versamento della imposta; di tenuta della contabilità relativa e, infine, di determinazione dei quantitativi MACSI che contengono altre merci introdotte nel territorio dello Stato
Bisogna specificare, però, come la Legge di Bilancio 2020 ha introdotto e disciplinato l'imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego MACSI che hanno o sono destinati ad avere una funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o prodotti alimentari.
La disposizione ha introdotto anche un credito di imposta del 10% delle spese sostenute dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 dalle imprese attive nel settore delle materie plastiche produttrici di MACSI per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili.
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